PROCESSO AI 25 MANIFESTANTI - Le motivazioni

14. Il trattamento sanzionatorio

Il trattamento sanzionatorio

1. AC è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti ai n. da 1 a 5 del capo 3 e del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso a lui ascritto al capo 4.
I due reati risultano commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 3.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerato anche il buon comportamento processuale, prevalenti sulle contestate aggravanti anche se da non applicarsi nella massima estensione per le considerazioni circa l’intensità del dolo ed i motivi a delinquere di cui infra.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore e venuto meno solo grazie al suo arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 3 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ad anni sette, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 4 alla pena definitiva di anni sette e mesi sei di reclusione.

2. BD è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1 e 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 56 a mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni uno e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a due episodi alla pena definitiva di anni uno e mesi quattro di reclusione.

3. CS è ritenuto responsabile del reato di resistenza aggravata e continuata contestatogli al capo 56 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1 e 2.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerato che egli non faceva parte del corteo che venne arbitrariamente interrotto e risulta aver agito non sulla base di motivazioni apprezzabili, equivalenti alle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione interna al capo 56 ad un anno e giorni quindici e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a due episodi alla pena definitiva di anni uno e mesi quattro di reclusione.

4. CD è ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1 e 2.
Il reato di danneggiamento più grave è quello contestato al n. 1 del capo 55, in quanto commesso per primo.
All’imputato, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
Il reato per cui vi è condanna non trova il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non può ritenersi determinato da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione avendo avuto la condotta punita un oggetto materiale, come gli arredi urbani ed alcuni veicoli, diverso dai pubblici ufficiali che potevano aver compiuto un atto arbitrario.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta ai beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo episodio di danneggiamento la pena base di mesi sei di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi quattro, aumentata per la continuazione con il secondo episodio di danneggiamento alla pena definitiva di mesi cinque di reclusione.

5. CC è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti ai n. 1, 4 e 5 del capo 12 e dei reati di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 13 e di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 12 numeri 2 e 3.
I reati risultano commessi senza apprezzabile soluzione di continuità nel tempo e nello spazio e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 12.
All’imputato, data l’incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti anche se da non applicarsi nella massima estensione per le considerazioni circa l’intensità del dolo ed i motivi a delinquere di cui infra.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito né per i fatti del pomeriggio dato che egli non fa parte del corteo autorizzato arbitrariamente fermato ma si aggrega a scontri già iniziati, né tanto meno per i fatti del mattino.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che per i fatti del mattino l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri, mentre per quelli del pomeriggio egli non risulta aver subito alcuna suggestione di altri ma si è portato volontariamente nella zona degli scontri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 12 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ad anni sette, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 13 alla pena di anni sette e mesi sei e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a due episodi alla pena definitiva di anni sette e mesi dieci di reclusione.

6. CM è ritenuta responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lei ascritti al capo 17, del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 18, nonché dei reati di illegale detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di bottiglie incendiarie di cui ai capi 19, 20 e 21.
I diversi reati risultano commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 17.
All’imputata, considerata l’incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questa imputata, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale ella possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputata ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unita sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione, l’intensità del dolo mostrato dall’imputata in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 17 la pena base di anni nove di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 18 alla pena di anni nove e mesi sei, per la continuazione con il reato di cui al capo 19 alla pena di anni dieci, per la continuazione con il reato di cui al capo 20 alla pena di anni dieci e mesi sei e per la continuazione con il reato di cui al capo 21 alla pena definitiva di anni undici di reclusione.

7. DP è ritenuto responsabile del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 27, nonché del reato di furto pluriaggravato così diversamente qualificato il fatto a lui ascritto al capo 26 numero 3.
I reati risultano commessi senza apprezzabile soluzione di continuità nel tempo e nello spazio e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti e di trarre contemporaneamente profitto dai disordini appropriandosi di beni altrui.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 27.
All’imputato, data la sua incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente dalla volontà di turbare l’ordine pubblico e di trarre da ciò un profitto.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati alle cose ed alle persone, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo piuttosto lungo, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 27 la pena base di anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione interna al capo 27 ad anni uno e giorni quindici e per la continuazione con il reato di furto alla pena definitiva di anni uno e mesi otto di reclusione.

8. DRF è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2 e 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età ed il lievissimo precedente penale, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti e recidiva.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 56 a mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni uno e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a tre episodi alla pena definitiva di anni uno e mesi cinque di reclusione.

9. DAF è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2 e 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età e l’incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 56 a mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni uno e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a tre episodi alla pena definitiva di anni uno e mesi cinque di reclusione.

10. DAAF è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2, 3 e 4.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 56 a mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni uno e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a quattro episodi alla pena definitiva di anni uno e mesi sei di reclusione.

11. DIM è ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 29 numeri 1 e 3.
Il reato di danneggiamento più grave è quello contestato al n. 1 del capo 29, in quanto commesso per primo.
All’imputato, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti e recidiva.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
Il reato per cui vi è condanna non trova il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non può ritenersi determinato da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione avendo avuto la condotta punita un oggetto materiale, come gli arredi urbani ed alcuni veicoli, diverso dai pubblici ufficiali che potevano aver compiuto un atto arbitrario.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta ai beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo episodio di danneggiamento la pena base di mesi cinque di reclusione, aumentata per la continuazione con il secondo episodio di danneggiamento alla pena definitiva di mesi sei di reclusione.

12. DPA è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2 e 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età e l’incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 56 a mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni uno e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a tre episodi alla pena definitiva di anni uno e mesi cinque di reclusione.

13. FA è ritenuto responsabile del reato di resistenza aggravata e continuata contestatogli al capo 56 nonché del reato di danneggiamento aggravato, così diversamente qualificato il fatto a lui ascritto al capo 55 numero 2.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione alla quale peraltro FA non partecipava neppure e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione interna al capo 56 ad anni uno e giorni quindici e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo ad un episodio alla pena definitiva di anni uno e mesi due di reclusione.

14. FL è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti ai n. 5, 6 e 7 del capo 32, del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 33 (in cui rimane assorbito il reato contestato al capo 34), del reato di resistenza aggravata e continuata in concorso di cui al capo 40, del reato continuato di lesioni personali aggravate consumate e tentate di cui al capo 41 e del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 32 numeri 1, 2, 3 e 4.
I reati risultano commessi nell’arco di due giorni ma nello stesso contesto relativo alle manifestazioni contro il vertice del G8 e in luoghi tra loro molto vicini, così da risultare espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 32.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa in entrambe le giornate dei fatti da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non può essere riconosciuta l’attenuante della provocazione alla quale egli possa aver reagito né per i fatti del pomeriggio del 20 luglio, dato che viene considerato comportamento punibile solo quello tenuto dall’imputato in un momento successivo all’arretramento del contingente dei Carabinieri e ai danni di pubblici ufficiali diversi dagli autori della carica sul corteo, né tanto meno per i fatti del 21 luglio.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che tanto per i fatti del 20 quanto per quelli del 21 l’imputato non risulta aver subito alcuna suggestione di altri ma aver partecipato volontariamente agli scontri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 12 la pena base di anni otto e mesi due di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 33 alla pena di anni otto e mesi otto, per la continuazione con il reato di cui al capo 40 alla pena di anni nove e mesi due, per la continuazione con il reato di cui al capo 41 alla pena di anni nove e mesi otto e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato
relativo a quattro episodi alla pena definitiva di anni dieci di reclusione.

15. FTO è ritenuto responsabile del reato di resistenza aggravata e continuata contestatogli al capo 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2 e 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale, è quello di cui al capo 57.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 57 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 57 a mesi sei e giorni quindici e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a tre episodi alla pena definitiva di mesi undici di reclusione.

16. FA è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti ai numeri da 1 a 9 del capo 42 e del reati di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 43.
I reati risultano commessi senza apprezzabile soluzione di continuità nel tempo e nello spazio e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 42.
All’imputato, data l’incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito né per i fatti del pomeriggio dato che egli non fa parte del corteo autorizzato arbitrariamente fermato ma si aggrega a scontri già iniziati, né tanto meno per i fatti del mattino.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che per i fatti del mattino l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri, mentre per quelli del pomeriggio egli non risulta aver subito alcuna suggestione di altri ma si è portato volontariamente nella zona degli scontri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 42 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 43 alla pena definitiva di anni nove di reclusione.

17. MM è ritenuto responsabile dei reati di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui ai capi 56, 57 e 62, del reato di del reato continuato di lesioni personali aggravate consumate e tentate di cui al capo 63 e del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2, 3 e 5.
I reati risultano commessi senza apprezzabile soluzione di continuità nel tempo e nello spazio e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è 62 sia per la pena edittale sia perché ha posto gravemente in pericolo l’incolumità dei pubblici ufficiali interessati.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerando i precedenti penali, solo equivalenti alle contestate aggravanti e recidiva.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 62 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non può essere riconosciuta l’attenuante della provocazione alla quale egli possa aver reagito, dato che viene considerato comportamento punibile solo quello tenuto dall’imputato in un momento successivo all’arretramento del contingente dei Carabinieri e ai danni di pubblici ufficiali diversi dagli autori della carica sul corteo.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputato non risulta aver subito alcuna suggestione di altri ma ha partecipato volontariamente agli scontri.
Non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 62 n. 5 c.p. perché non vi è stato alcun fatto doloso dei pubblici ufficiali persone offese del delitto di lesioni che abbia concorso a determinare l’evento.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 62 la pena base di anni due e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 56 alla pena di anni tre, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 alla pena di anni tre e mesi sei, per la continuazione con il reato di cui al capo 63 alla pena di anni quattro e mesi sei e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a quattro episodi alla pena definitiva di anni cinque di reclusione.

18. MI è ritenuta responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lei ascritti ai n. 1, 2, 3 e 4 del capo 64 e del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 65.
I diversi reati risultano commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 64.
All’imputata, considerata la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti e recidiva anche se da non applicarsi nella massima estensione per le considerazioni circa l’intensità del dolo ed i motivi a delinquere di cui infra.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questa imputata, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale ella possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputata ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unita sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputata, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione, l’intensità del dolo mostrato dall’imputata in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 64 la pena base di anni otto e mesi due di reclusione,
diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni cinque e mesi otto, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 65 alla pena definitiva di anni sei di reclusione.

19. PF è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti ai n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del capo 48, del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 49, dei reati di illegale fabbricazione, detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di bottiglie incendiarie di cui ai capi 50, 51, 52 e 53, nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 48 numeri 1, 2, e 3.
I reati risultano commessi nell’arco di due giorni ma nello stesso contesto relativo alle manifestazioni contro il vertice del G8 e in luoghi tra loro molto vicini, così da risultare espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare mediante violenza alle persone ed alle cose il vertice del G8 ed opporre resistenza nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 48.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa in entrambe le giornate dei fatti da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non può essere riconosciuta l’attenuante della provocazione alla quale egli possa aver reagito né per i fatti del pomeriggio del 20 luglio, dato che viene considerato comportamento punibile solo quello tenuto dall’imputato in un momento successivo all’arretramento del contingente dei Carabinieri e ai danni di pubblici ufficiali diversi dagli autori della carica sul corteo, né tanto meno per i fatti del 21 luglio.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che tanto per i fatti del 20 quanto per quelli del 21 l’imputato non risulta aver subito alcuna suggestione di altri ma aver partecipato volontariamente agli scontri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 48 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 49 alla pena di anni otto e mesi dieci, per la continuazione con i reati di cui ai capi 50, 51, 52 e 53 alla pena di anni dieci e mesi quattro, per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a tre episodi alla pena definitiva di anni dieci e mesi sei di reclusione.

20. PP è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato e continuato, così diversamente qualificati i fatti a lui ascritti al capo 55 numeri 1, 2 e 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la sua incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.
Non sono state richieste ulteriori circostanze attenuanti di cui, comunque, non si ravvisano gli estremi, considerato che l’imputato non faceva parte della manifestazione che subì la carica del contingente di Carabinieri, carica che lo stesso PP insieme a pochi altri aveva concorso a provocare.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione interna al capo 56 ad anni uno mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni due e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo a tre episodi alla pena definitiva di anni due e mesi sei di reclusione.

21. TF è ritenuto responsabile di due reati di resistenza aggravata e continuata contestatigli ai capi 56 e 57 nonché del reato di danneggiamento aggravato, così diversamente qualificato il fatto a lui ascritto al capo 55 numero 3.
I reati sono stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di opporre resistenza, anche mediante il danneggiamento di beni pubblici, nei confronti delle Forze di Polizia che cercavano di ripristinare l’ordine pubblico.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione.
Il reato più grave, per la pena edittale e perché è stato commesso per primo ed ha richiesto pertanto uno sforzo maggiore della volontà, è quello di cui al capo 56.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerata la situazione del tutto particolare nella quale vennero commessi i reati come spiegato in parte motiva, prevalenti sulle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Bisogna infatti tenere ben distinta la manifestazione, pacifica, di civile protesta nei confronti del vertice G8 dai reati commessi dopo di essa da questo come da altri imputati.
I reati per cui vi è condanna non trovano il proprio fondamento nelle ragioni della manifestazione e pertanto non possono ritenersi determinati da motivi di particolare valore morale o sociale.
Non può trovare applicazione l’attenuante della provocazione perché, come si è spiegato nella specifica sede, per una prima parte dei fatti opera la causa di giustificazione di cui all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 determinata dall’atto arbitrario di alcuni pubblici ufficiali, mentre i fatti per i quali vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi che cercavano di ristabilire l’ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.
Neppure è configurabile l’attenuante di cui al n. 3 dell’art. 62 c.p. considerando che questo e gli altri imputati di questa parte dei fatti ne sono stati tra i primi autori senza esservi stati indotti dalla folla in tumulto.
Inoltre, il tumulto verificatosi rientra già nella valutazione complessiva del fatto giudicato e non può costituirne anche circostanza di carattere comune.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la gravità del danno arrecato dall’imputato con la propria condotta sia alle persone sia a beni materiali e l’intensità del dolo si stima congrua per il primo fatto di cui al capo 56 la pena base di mesi nove di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche a mesi sei, aumentata per la continuazione interna al capo 56 a mesi sei e giorni quindici, per la continuazione con il reato di cui al capo 57 ad anni uno e per la continuazione con il reato di danneggiamento aggravato relativo ad un episodio alla pena definitiva di anni uno e mesi due di reclusione.

22. UD è ritenuto responsabile di tutti i fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti al capo 64 e del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 65.
I diversi reati risultano commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 64.
All’imputato, considerata la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti anche se da non applicarsi nella massima estensione per le considerazioni circa l’intensità del dolo ed i motivi a delinquere di cui infra.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 64 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni sei, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 65 alla pena definitiva di anni sei e mesi sei di reclusione.

23. VA è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti ai n. da 1 a 5 del capo 3 e dei reati di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 4 e di lesioni personali aggravate di cui al capo 11.
I tre reati risultano commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 3.
All’imputato, data la giovane età, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi, considerato anche il buon comportamento processuale, prevalenti sulle contestate aggravanti anche se da non applicarsi nella massima estensione per le considerazioni circa l’intensità del dolo ed i motivi a delinquere di cui infra.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore e venuto meno solo grazie al suo arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 3 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ad anni sette, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 4 alla pena di anni sette e mesi sei e per la continuazione con il reato di cui al capo 11 alla pena definitiva di anni sette e mesi otto di reclusione.

24. VV è ritenuto responsabile dei fatti di devastazione e saccheggio aggravato in concorso a lui ascritti al capo 17 (in esso assorbito il reato di cui al capo 23), del reato di resistenza aggravata, continuata in concorso di cui al capo 18, nonché dei reati di illegale detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di bottiglie incendiarie di cui ai capi 19, 20 e 21.
I diversi reati risultano commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e sono espressione di un unico disegno criminoso, costituito dalla volontà di contestare, usando violenza alle cose ed alle persone, il vertice del G8 che si svolgeva in questa città il giorno dei fatti.
Essi pertanto devono essere riuniti dal vincolo della continuazione, tra di loro il reato più grave è per la pena edittale quello di cui al capo 17.
All’imputato, considerata l’incensuratezza, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti.
Non possono essere concesse, invece, le ulteriori circostanze attenuanti di cui ai n. 1, 2 e 3 dell’art. 62, né quella di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Non si ravvisano motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta violenta verso le cose e le persone tenuta da questo imputato, mossa esclusivamente da ragioni di carattere distruttivo e dalla volontà di turbare l’ordine pubblico.
Parimenti non vi è stata provocazione alcuna alla quale egli possa aver reagito.
Quanto alla suggestione della folla in tumulto si deve considerare che l’imputato ed il gruppo di manifestanti ai quali si è unito sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati indotti da altri.
I reati commessi non appaiono diversi da quanto voluto dall’imputato, pertanto non può trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 116 comma 2 c.p.
Considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p., la particolare gravità dei danni arrecati, sia quelli materiali alle cose ed alle persone sia quello all’ordine pubblico, il numero dei fatti di devastazione, l’intensità del dolo mostrato dall’imputato in un periodo di diverse ore, nonché i motivi a delinquere si stima congrua per il reato di cui al capo 17 la pena base di anni otto e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 18 alla pena di anni nove, per la continuazione con il reato di cui al capo 19 alla pena di anni nove e mesi sei, per la continuazione con il reato di cui al capo 20 alla pena di anni dieci e per la continuazione con il reato di cui al capo 21 alla pena definitiva di anni dieci e mesi sei di reclusione.

25. Tutti gli imputati condannati vanno dichiarati tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p. gli imputati condannati a pena non inferiore ad anni cinque di reclusione devono essere dichiarati in stato di interdizione perpetua dai pubblici uffici e di interdizione legale durante l’espiazione della pena.
Essi sono: AC, CC, CM, FL, FA, MI, PF, UD, VA, VV.
Ai sensi dell’art. 230 n. 1 c.p. agli imputati CM, VV, PF e FL, i quali hanno riportato condanna a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, va inflitta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.
Data l’incensuratezza o i lievi e non ostativi precedenti penali, la natura dei reati commessi e l’entità della pena inflitta appare probabile che gli imputati di seguito indicati si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati e quindi possibile concedere loro la sospensione condizionale della pena rispettivamente inflitta, principale ed accessoria.
Essi sono: BD, CS, CD, DP, DRF, DAF, DAAF, DPA, FTO, TF.
Ai seguenti imputati, incensurati, deve essere concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati: CS, DP, DAF, DAAF, DPA, FTO, TF.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 31/7/2006 n. 241 va dichiarata interamente condonata la pena inflitta a: BD, CS, CD, DP, DRF, DAF, DAAF, DIM, DPA, FA, FTO, PP, TF.
Va dichiarata condonata nella misura di anni tre di reclusione la pena inflitta a: AC, CC, CM, FL, FA, MM, MI, PF, UD, VA, VV.
Quanto in sequestro deve essere confiscato, trattandosi di cose che servirono a commettere i reati.